il Tribunale di Padova, con ordinanza del 30 dicembre 2021, ha rigettato una domanda di accertamento della condotta antisindacale proposta da un’organizzazione nei confronti di un datore di lavoro che l’aveva esclusa dalle trattative per il rinnovo di un accordo collettivo aziendale sul premio di risultato. Tale esclusione era dovuta al fatto che l’azienda, considerata la situazione di “conflitto” tra le due organizzazioni, ha rappresentato l’impossibilità di svolgere un confronto congiunto, in quanto la sigla sindacale firmataria (Fim-Cisl) ha respinto le richieste di incontro avanzate da una sigla non firmataria (Fiom-Cgil).
Il Tribunale di Padova, dunque, ha ritenuto legittima questa esclusione, inidonea a integrare una condotta antisindacale, non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali.
In aggiunta, il giudice di merito ha considerando legittima anche la scelta di escludere lo svolgimento di trattative separate, in quanto il datore di lavoro può scegliere di negoziare il rinnovo dell’accordo aziendale con il solo sindacato firmatario. Pertanto, secondo la pronuncia, il datore di lavoro può scegliere con chi trattare ed eventualmente escludere alcuni sindacati.