la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 17326 del 16 giugno 2023, si pronuncia in merito all’inquadramento e al relativo trattamento dei tempi di cambio turno.
Nel caso di specie, alcuni dipendenti proponevano ricorso al fine di ottenere il pagamento dello straordinario per il tempo necessario al cambio di consegne tra i turnisti.
La Corte d’Appello rigettava tale domanda sulla base del fatto che il CCNL applicato al rapporto di lavoro riconosceva già una indennità onnicomprensiva, pari ad Euro 25,00, per i disagi derivanti dal cambio di consegne.
La Corte di Cassazione, poi, con l’Ordinanza suindicata, afferma il principio di diritto secondo il quale non è illegittima una clausola della contrattazione collettiva che preveda un riconoscimento economico mensile, unitario e a forfait, con lo scopo di compensare i disagi derivanti dalle attività di cambio consegne, solo, però, se si tratta di eccedenze marginali, consistenti nell’ordine di pochi minuti come, ad esempio, la manifestazione di una minima sovrapposizione tra i turni.
Diversamente, in caso di più ampio superamento dell’orario normale di lavoro, attuato su richiesta o comunque con il consenso esplicito o implicito del datore di lavoro, deve essere riconosciuto il trattamento economico previsto per il lavoro straordinario, e non sarebbe legittimo il riconoscimento di una sola liquidazione economica, onnicomprensiva e a forfait, come quella descritta in precedenza.
La stessa Anaste, nel recente rinnovo del CCNL, ha inteso – nelle valutazioni effettuate circa le esigenze di turnistica del proprio personale, i tempi di vestizione e le pause del personale – negoziare con le parti sociali meccanismi analoghi ai principi sopra espressi.