Il Tribunale di Busto Arsizio è stato chiamato a decidere su una controversia, sollevata da Fiom Cgil, che non è stata chiamata a partecipare ad una trattativa negoziale indetta dall’azienda.
La decisione del Tribunale (con l’ordinanza del 24 gennaio u.s.) si è basata sul principio dato dal nostro ordinamento, che accorda uno speciale regime di protezione solo ai sindacati rappresentativi, che in base all’Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, sono le associazioni sindacali che hanno stipulato un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva o che abbiano comunque partecipato alla negoziazione di tali contratti (Ord. 231/2013 Tribunale di Busto Arsizio).
Il datore di lavoro può quindi decidere liberamente se ammettere oppure no, a un tavolo negoziale, un’organizzazione sindacale che, pur avendo la rappresentatività maggioritaria in azienda, non possiede i requisiti minimi previsti dall’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.
I sindacati non firmatari del CCNL applicato sono comunque liberi di intraprendere eventuali azioni collettive per la tutela dei lavoratori, ma non beneficiano della tutela rinforzata come la partecipazione ai tavoli negoziali.
Alleghiamo estratto de Il Sole 24 Ore del 26 gennaio con l’articolo a firma di Giampiero Falasca