Di seguito alcune valutazioni e considerazioni, in aggiornamento a quanto già inviato lunedì 12 aprile.
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L'art. 4 co. 1 del D.L. n° 44/2021 prevede che sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita:
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1. Gli esercenti le professioni sanitarie; 2. Gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie , socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. Quanto ai primi (esercenti le professioni sanitarie), saranno i rispettivi ordini professionali a trasmettere alla Regione o Provincia autonoma l’elenco degli iscritti. I datori di lavoro, invece, dovranno trasmettere l’elenco degli operatori di interesse sanitario in forza. Da un elenco predisposto sul sito istituzionale del Ministero della Salute si evince che gli operatori di interesse sanitario sono: • Massofisioterapista • Operatore socio-sanitario • Assistenti di studio alla poltrona Dal tenore letterale della norma, dunque, tali sono gli operatori per i quali è necessario predisporre gli elenchi da trasmettere. In aggiunta, a titolo esemplificativo, la Regione Lazio, con Nota della Direzione salute e integrazione sociosanitaria del 2 aprile u.s., ha richiesto a tutte le Aziende, gli Enti e le strutture pubbliche e private del S.S.R., (visibile nel link allegato di seguito) di trasmettere, entro il 6 aprile l’elenco di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari impegnati direttamente nell’erogazione di prestazioni di cura e assistenza.
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La Regione Lazio, da un lato (eccedendo il dettato normativo) attribuisce anche ai datori di lavoro il compito di trasmettere gli elenchi degli esercenti le professioni sanitarie (già previsto in capo agli ordini professionali in altra apposita nota), che a rigor di legge, trasmette, invece, ogni singolo ordine professionale; dall’altro, fa espresso riferimento ai soli operatori socio-sanitari senza ricomprendervi le altre due figure, ossia i massofisioterapisti e gli assistenti di studio alla poltrona. http://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_news/Signed_nota_aziende_02_04_2021.pdf La regione Emilia Romagna, invece, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito della Regione (visibile nel link allegato di seguito), prevede che i datori di lavoro procedano all’invio, entro il 6 aprile p.v., dell’elenco dei dipendenti rientranti nelle categorie di operatori di interesse sanitario, ossia massofisioterapisti, operatori socio-sanitari e assistenti di studio alla poltrona, predisponendo, in allegato, un apposito file da compilare. https://salute.regione.emilia-romagna.it/art4dl44 La Regione Umbria, invece, ha predisposto un’apposita pagina nel portale regionale (visibile nel link allegato di seguito) nel quale è specificato che negli elenchi devono essere ricompresi “solo gli operatori di interesse sanitario previsti dal decreto” (dunque quelli indicati nell’elenco del Ministero della salute). Ciò si evince anche dalla dicitura riportata nel file Excel da compilare, in cui si richiedono gli estremi identificativi degli operatori di interesse sanitario. https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/vaccinazioni-covid-professionisti-medici-sanitari Si riporta infine, di seguito, anche il link del sito del Ministero dal quale è possibile consultare le figure degli operatori di interesse sanitario. http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2
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