Sentenza Tribunale di Bologna del 13 maggio 2025

Confermata la validità del CCNL Anaste

Anaste informa gli associati di una recente e importante sentenza, resa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 13 maggio 2025, che conclude un giudizio in cui è stata portata all’attenzione dell’Organo Giudicante l’illegittimità di un accertamento condotto dall’Ispettorato del lavoro dell’Area Metropolitana di Bologna a carico di una Struttura associata ad Anaste.

Accogliendo le domande della Società ricorrente, il Tribunale ha sancito anche i seguenti principi:

  • che la retribuzione imponibile per i contributi previdenziali deve essere quella stabilita da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria;
  • che gli Istituti previdenziali non hanno fornito prova che il CCNL ANASTE non fosse sottoscritto da soggetti maggiormente rappresentativi nel settore socio-assistenziale, limitandosi a invocare la mancata sottoscrizione da parte dei sindacati confederali (ossia, le rispettive Federazioni di settore della CGIL, CISL e UIL);
  • che emerge, invece, la rilevanza del CCNL Anaste, annoverato tra i contratti collettivi “leader” nel settore di riferimento, anche alla luce della rappresentatività, dimostrata in giudizio, delle organizzazioni sindacali firmatarie lo stesso CCNL.

Il Tribunale desume ciò analizzando il contenuto di atti normativi in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sul territorio nazionale (Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.7.2014 e del 30.11.2015 e da quello del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.9.2014), oltre che dai censimenti ARAN sulla rappresentatività nel settore sanitario per i trienni 2017/19, 2019/21 e 2022/24.

In conclusione, il Tribunale ha accertato l’inesistenza dell’obbligo contributivo della Società ricorrente, confermando la piena validità e la natura rilevante, nel settore di riferimento, del CCNL Anaste, come sostenuto dalla scrivente Associazione sin dal 2017.

Di seguito la sentenza disponibile per il download