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PROROGA ALL’USO DELLE MASCHERINE FINO AL 31 DICEMBRE

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale entra in vigore l’ordinanza firmata dal neo Ministro della Salute Orazio Schillaci, che proroga l’obbligo di utilizzo delle mascherine al 31 dicembre 2022 da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, (le strutture residenziali di cui all’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017).

“Ho firmato un’ordinanza che proroga l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie, in relazione non solamente allo scenario di COVID-19, ma anche al fatto che ci stiamo approssimando alla stagione influenzale” ha dichiarato il ministro nella conferenza stampa al termine del Cdm.

Parole che coincidono con il sentire dei gestori, e come già il presidente di ANASTE Sebastiano Capurso aveva avuto modo di comunicare alla trasmissione 24 Mattino dello scorso 29 ottobre.

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Per le altre disposizioni in materia di accessi ricordiamo che non vi sono state modifiche rispetto a quelle già note; per completezza ricordiamo, come specificato dal consulente legale di ANASTE avvocato Paolo Amato, che in virtù della normativa vigente, nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, RSA, strutture residenziali per anziani e, comunque, in tutte le strutture residenziali e socioassistenziali l’accesso è consentito, sino al 31 dicembre 2022, ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

L’accesso è consentito, altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito:

1) del completamento del ciclo vaccinale primario

ovvero

2) dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto,

ovvero

3) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della relativa dose di richiamo, unitamente – rispetto a tutti i casi che precedono – ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

In aggiunta, per completezza, sempre il D.L. n. 44/2021, così come integrato, prevede che il direttore sanitario delle strutture suindicate può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle descritte, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.