Grafica promozionale del Forum della Non Autosufficienza e dell’Autonomia Possibile 2025, che si terrà a Bologna il 26 e 27 novembre. Testo in evidenza: speciale associazioni per i soci ANASTE, 20% di sconto. Sfondo blu con una farfalla arancione e logo Anaste in basso.
ll Contratto ANASTE è uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro più significativi e applicati nei settori socio-sanitario e socio assistenziale in quanto strutturato per le specifiche esigenze di questi ambiti lavorativi.

Un pò di Storia

Il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE è stato sottoscritto nel 1991, con le Organizzazioni Sindacali presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. ANASTE diviene in tal modo soggetto politico riconosciuto ed accreditato presso le sedi istituzionali.
Il Contratto trova immediata applicazione su tutto il territorio nazionale come strumento efficace per le gestione del personale e delle aziende a supporto di tutte le imprese del settore.
Nel tempo il CCNL ANASTE si è evoluto, grazie al confronto con le parti sindacali, fino ad arrivare oggi ad essere uno dei primi contratti nazionali di lavoro applicati nel settore.

I vantaggi del contratto ANASTE

  • Riconoscimento di un trattamento di sanità integrativa in favore dei dipendenti cui il CCNL trova applicazione
  • Modifica del periodo di comporto in 180 giorni, per assenze continuative
  • Condizioni ambientali – La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) potrà essere erogata anche in modalità e-learning, a condizione che rispetti i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e dagli Accordi Stato-Regioni.
  • Assunzione a tempo determinato – adeguamento della disciplina del CCNL alle recenti modifiche legislative
  • Classificazione ed inquadramento del personale (5° livello) per figure professionali individuate dagli Accordi Stato-Regioni a supporto e assistenza del personale infermieristico, come l’Assistente Infermiere.
  • Tutela della genitorialità – Durante il periodo di interdizione obbligatoria, le indennità saranno distribuite tra il Datore di Lavoro e l’INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione del dipendente, entro il limite massimo di 5 mesi.
  • ECM: Il personale che partecipa alla formazione continua sarà considerato in servizio, con oneri retributivi a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 40 ore annuali pro capite, comprese nel monte ore complessivo dell’Art. 57, comma 1, del CCNL.
  • Malattia / Trattamento economico: è corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per il periodo di carenza dei primi quattro eventi morbosi di ciascun anno solare.
  • Rafforzamento del diritto allo studio, in particolare per le ipotesi di accesso a corsi di qualificazione o perfezionamento del personale dipendente
  • Riconoscimento di permessi a titolo di R.O.L. pari a 26 ore annuali
  • Rafforzamento delle ipotesi di sospensione del periodo di comporto (che rimane “congelato”, ad esempio, nelle ipotesi di gravi patologie previste dal CCNL o di terapie salvavita)
  • Introduzione di un’aspettativa non retribuita per malattia, in ipotesi di gravi patologie, sino ad un periodo di 120 giorni (trattamento da ritenersi aggiuntivo, rispetto al periodo di comporto individuato dal CCNL)

Per informazioni, aggiornamenti e consulenze è disponibile il nostro servizio legale “L’ESPERTO RISPONDE“, riservato agli Associati, a cui potete inviare un quesito attravarso la mail anaste@anaste.com per la corretta applicazione del CCNL ANASTE