ll Contratto ANASTE è uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro più significativi e applicati nei settori socio-sanitario e socio assistenziale in quanto strutturato per le specifiche esigenze di questi ambiti lavorativi.
Un pò di Storia
Il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE è stato sottoscritto nel 1991, con le Organizzazioni Sindacali presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. ANASTE diviene in tal modo soggetto politico riconosciuto ed accreditato presso le sedi istituzionali.
Il Contratto trova immediata applicazione su tutto il territorio nazionale come strumento efficace per le gestione del personale e delle aziende a supporto di tutte le imprese del settore.
Nel tempo il CCNL ANASTE si è evoluto, grazie al confronto con le parti sindacali, fino ad arrivare oggi ad essere uno dei primi contratti nazionali di lavoro applicati nel settore.
Il Contratto trova immediata applicazione su tutto il territorio nazionale come strumento efficace per le gestione del personale e delle aziende a supporto di tutte le imprese del settore.
Nel tempo il CCNL ANASTE si è evoluto, grazie al confronto con le parti sindacali, fino ad arrivare oggi ad essere uno dei primi contratti nazionali di lavoro applicati nel settore.
I vantaggi del contratto ANASTE
- Riconoscimento di un trattamento di sanità integrativa in favore dei dipendenti cui il CCNL trova applicazione
- Modifica del periodo di comporto in 180 giorni, per assenze continuative
- Condizioni ambientali – La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) potrà essere erogata anche in modalità e-learning, a condizione che rispetti i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e dagli Accordi Stato-Regioni.
- Assunzione a tempo determinato – adeguamento della disciplina del CCNL alle recenti modifiche legislative
- Classificazione ed inquadramento del personale (5° livello) per figure professionali individuate dagli Accordi Stato-Regioni a supporto e assistenza del personale infermieristico, come l’Assistente Infermiere.
- Tutela della genitorialità – Durante il periodo di interdizione obbligatoria, le indennità saranno distribuite tra il Datore di Lavoro e l’INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione del dipendente, entro il limite massimo di 5 mesi.
- ECM: Il personale che partecipa alla formazione continua sarà considerato in servizio, con oneri retributivi a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 40 ore annuali pro capite, comprese nel monte ore complessivo dell’Art. 57, comma 1, del CCNL.
- Malattia / Trattamento economico: è corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per il periodo di carenza dei primi quattro eventi morbosi di ciascun anno solare.
- Rafforzamento del diritto allo studio, in particolare per le ipotesi di accesso a corsi di qualificazione o perfezionamento del personale dipendente
- Riconoscimento di permessi a titolo di R.O.L. pari a 26 ore annuali
- Rafforzamento delle ipotesi di sospensione del periodo di comporto (che rimane “congelato”, ad esempio, nelle ipotesi di gravi patologie previste dal CCNL o di terapie salvavita)
- Introduzione di un’aspettativa non retribuita per malattia, in ipotesi di gravi patologie, sino ad un periodo di 120 giorni (trattamento da ritenersi aggiuntivo, rispetto al periodo di comporto individuato dal CCNL)
CCNL ANASTE 2020-2022 testo consolidato
Testo consolidato del CCNL ANASTE 2020-2022, a seguito approvazione del verbale integrativo del 28/04/2023
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- Data di creazione 31 Luglio 2023
- Ultimo aggiornamento 28 Febbraio 2024
Verbale integrativo CCNL Anaste 28-04-2023
Verbale integrativo sottoscritto tra Anaste e le Organizzazioni Sindacali firmatarie il testo di rinnovo del CCNL ANASTE (triennio 2020/2022), che apporta le seguenti modifiche:
- revisione formale della disciplina del lavoro di apprendistato, con raccordo del comma 12 rispetto all’intero impianto normativo della fattispecie;
- nuova formulazione dell’art. 62, relativo al trattamento economico della malattia; si precisa sul punto che la modifica non è sostanziale, ma di riscrittura dell’articolo, per facilitare la lettura e l’applicazione dello stesso articolo; valgono, pertanto, i chiarimenti già offerti nel passato, con particolare riferimento al c.d. periodo di carenza;
- precisazione rispetto all’applicazione degli incrementi di cui al tabellare, con introduzione del comma 3, all’art. 69, al fine di dare risposta ad alcune istanze di precisazione pervenute dalla base associativa;
- revisione dell’art. 71, comma 2, con previsione – già preannunciata agli Associati – dello scaglionamento dell’una tantum (Euro 300 per gli assunti nel corso del 2020; Euro 200 per gli assunti nel 2021; Euro 100 per gli assunti nel 2022); si precisa che, ad eccezione di quanto previsto nel verbale integrativo, nessun altro frazionamento o erogazione “proporzionata” sono previsti nel CCNL;
- modifica della denominazione del Titolo XIII, Capo I, senza alcuna revisione sostanziale dell’articolo.
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- Data di creazione 4 Luglio 2023
- Ultimo aggiornamento 4 Luglio 2023
