Cassazione: Si a mansioni inferiori per infermieri, ma solo se marginali e occasionali

Cassazione sentenza Infermieri 1

La sezione lavoro dellaCorte di Cassazioneha pubblicato, in data8 maggio 2025, l’ordinanza n. 18977(registro generale 12139) relativa alla possibilità di adibire gli infermieri amansioni inferiori, riformando precedenti orientamenti giurisprudenziali.

In particolare laSuprema Corteha precisato cheagli infermieri possono essere richieste attività assistenziali proprie di altre figure professionali (OSS), in quanto rientranti nei doveri diflessibilitàeleale collaborazionenella tutela dell’interesse pubblico, come anche previsto nelCodice deontologico(art. 49: “l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono occasionalmente verificarsi nella struttura in cui opera”).

La Corte ha però specificato che devono verificarsiben determinate condizioni:

  • Attività riguardanti la cura della persona
  • Rispondenza ad esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta(quindinonse è presente personale disponibile della categoria pertinente)
  • Le mansioni inferiori devono essererichieste incidentalmente e marginalmente, considerando che vi sia adibizione allemansioni di appartenenza in modo prevalente e assorbente

LaSuprema Corteha inoltre stabilito chele mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali”, ovvero discarso e limitato rilievo quantitativo, aggiungendo che, sempre nell’ambito diprevalenza delle mansioni proprie,quando la consistenza delle mansioni inferiori sia più ampia, deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta, ossiaun periodo di tempo contenuto.

Scarica l’ordinanza:

Cassazione sentenza Infermieri 1

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