Incostituzionale limitare il potere organizzativo dell’imprenditore

Palazzo della Consulta Corte costituzionale

Con sentenza n. 113 del 9 maggio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 co. 1 della L. 13/2018 della Regione Lazio, nella parte in cui stabilisce che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona delle strutture sanitarie private accreditate, deve avere con le predette un rapporto di lavoro dipendente regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.

Si legge nella pronuncia della Corte, che la disposizione censurata contiene una prescrizione molto rigida, la quale richiede che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona abbia con la Struttura un rapporto di lavoro di dipendenza, connotato dalla subordinazione e, in aggiunta, regolato da un contratto collettivo specifico; tutto questo impianto, pertanto, rappresenta, a detta della Corte Costituzionale, una pregnante limitazione del potere organizzativo dell’imprenditore, nonché della libertà di iniziativa economica privata.

Osservazioni a cura dell’avv. Paolo Amato – ufficio legale Anaste

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