La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha pubblicato, in data 8 maggio 2025, l’ordinanza n. 18977 (registro generale 12139) relativa alla possibilità di adibire gli infermieri a mansioni inferiori, riformando precedenti orientamenti giurisprudenziali.
In particolare la Suprema Corte ha precisato che agli infermieri possono essere richieste attività assistenziali proprie di altre figure professionali (OSS), in quanto rientranti nei doveri di flessibilità e leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico, come anche previsto nel Codice deontologico (art. 49: “l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono occasionalmente verificarsi nella struttura in cui opera”).
La Corte ha però specificato che devono verificarsi ben determinate condizioni:
- Attività riguardanti la cura della persona
- Rispondenza ad esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta (quindi non se è presente personale disponibile della categoria pertinente)
- Le mansioni inferiori devono essere richieste incidentalmente e marginalmente, considerando che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo prevalente e assorbente
La Suprema Corte ha inoltre stabilito che le mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali”, ovvero di scarso e limitato rilievo quantitativo, aggiungendo che, sempre nell’ambito di prevalenza delle mansioni proprie, quando la consistenza delle mansioni inferiori sia più ampia, deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta, ossia un periodo di tempo contenuto.
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