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si invia di seguito l'informativa a firma dell'Avv. Paolo Amato, in merito alle recenti modifiche in materia di sicurezza sul lavoro e formazione.
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Oggetto: Riforma in materia di sicurezza sul lavoro e formazione
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Il D.L. n° 146/2021, convertito dalla L. n° 215/2021, intervenendo su diversi articoli del T.U. in materia di Sicurezza sul Lavoro, prevede una importante implementazione delle attività di prevenzione e di formazione, oltreché forme più stringenti di vigilanza e controllo e nuove previsioni in merito agli organismi paritetici.
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In merito alla formazione e all’addestramento, è stato previsto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni intervenga sugli Accordi attuativi del Testo Unico (D.Lgs 81/2008) in materia di formazione, al fine di individuare con maggiore certezza, la durata, i contenuti e le modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro, oltreché le modalità di verifica finale di apprendimento.
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È stato, inoltre, equiparato il Datore di Lavoro ai dirigenti e ai preposti in merito all’obbligo di ricevere una formazione e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza. Il datore di lavoro ha, poi, l’obbligo di individuare il preposto alle attività di vigilanza e la possibilità di stabilire l’emolumento spettante allo stesso viene affidata alla contrattazione collettiva.
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Le modifiche apportate all’art. 19 del T.U., inoltre, prevedono che il preposto deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Il preposto ha, in aggiunta, l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità eventualmente rilevate.
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Nelle attività svolte in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori hanno l’obbligo di indicare al committente il personale individuato come preposto.
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In base alle nuove previsioni, inoltre, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere svolta in modo del tutto paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali, e non solo più dalla Asl come in precedenza.
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Viene previsto, infine, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istituisca il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.
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Inoltre, gli organismi paritetici dovranno comunicare annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 (regolamento GDPR), all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi; b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali; c) al rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001).
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Sperando di aver fatto cosa gradita, e a disposizione per ulteriori chiarimenti, inviamo
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